Con l'ennesima pronuncia della giustizia italiana, il TAR della Regione Emilia-Romagna stabilisce, in linea con passate sentenze, che i vetri laterali nei pergolati con tenda impermeabile retraibile siano da classificare come attività edilizia libera e che pertanto non costituiscono volumetria e quindi nuova costruzione. Ci riferiamo alla sentenza n. 256/2023 che vedeva in causa la proprietà di un appartamento all'ultimo piano di un condomonio, in cui era stato realizzato tale pergolato (o pergotenda) aventi delle "tamponature" laterali in vetro, contro il Comune che lo classificava come veranda (quindi volumetria da autorizzare con Permesso di Costruire) emettendo un ordinanza di demolizione. In sostanza il TAR ha di fatto accolto la tesi della difesa anche grazie alla caratteristica dell'impacchettabilità di tali vetrate che erano poste su binari. Un osservazione che possiamo fare è che questa particolarità richiama quanto di fatto oramai sia già assodato da anni per la superficie di copertura orizzontale di queste strutture, che già da diverso tempo è ammessa dagli Enti pubblici, anche impermeabile, a patto proprio del fatto che sia facoltativamente richiudibile su se stessa. In attesa che questa ennesima decisione della giurispridenza italiana (vi sono infatti la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979 e quella del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 714 del 1° marzo 2021 che risultano analoghe) scardini i preconcetti della maggior parte degli Enti pubblici chiamati a valutare questi manufatti, ci sorge un quesito che probabilmente sarà oggetto di future decisioni giuridiche e cioè: - tale visione sarà mantenuta anche per le attività giuridiche oltre che per i privati su usi residenziali? Fonte
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