A partire da mercoledì 1° maggio 2019 il Comune di Bologna ha informato i propri utenti che sarà in vigore il nuovo prospetto dei Diritti di segreteria, nel quale sono stati rivisti gli importi e le voci che lo compongono e che di seguito vi riportiamo (di seguito anche in file da scaricare): Per una migliore risoluzione e/o per avere la tabella sopra riportata sempre con voi, vi lasciamo il link dal quale poterla scaricare:
In ogni caso sarà sempre possibile visualizzarla (con anche eventuali nuovi aggiornamenti) presso la pagina ufficiale sul sito del Comune di Bologna accessibile cliccando qui (aggiornata a partire dal 01/05/2019). E voi cosa ne pensate di questi nuovi importi? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, o in alternativa sui nostri Social! Pubblicità
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L'antitrust boccia l'obbligatorietà della Dichiarazione di Conformità catastale ed edilizia!10/4/2019 Fa notizia da qualche giorno, ed è già presente su giornali e comunicati stampa di alcune associazioni, che l'Authority Antitrust avrebbe di fatto segnalato un possibile contrasto con la normativa a tutela della concorrenza per la "Dichiarazione di Conformità Catastale ed Edilizia (vedi Relazione Tecnica Integrata)" quando essa è richiesta in maniera obbligatoria da parte del Notaio prima di dare atto a una compravendita. Queste le parole del Garante: << [...] Tale iniziativa potrebbe porsi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza laddove codesto Consiglio Notarile non si limiti a consigliarne l’utilizzo, ma ne richieda obbligatoriamente l’adozione da parte dei notai con modalità attuative uniformi, in quanto tal modo verrebbe limitata l’autonomia dei singoli professionisti nel definire il livello qualitativo della propria prestazione [...] al fine di non incorrere in possibili violazioni della normativa antitrust è necessario che venga lasciata alla libera determinazione delle parti la definizione di tutti gli aspetti economici [...] >> I Notai, dal canto loro, (a voce del Dott. Babbini Claudio - Presidente dell'Ordine dei Notai di Bologna) dichiarano che lo stesso sarebbe sempre stato consigliato e mai definito come obbligatorio. Pertanto tale Relazione Tecnica Integrata, va ricordato a clienti e professionisti del settore, che non è mai obbligatoria, ma "solo" espressamente consigliata. E' anche vero che tale documento ha dei PRO e dei CONTRO: da un lato abbiamo maggiore sicurezza per le parti che compravendono, mentre dall'altro abbiamo un costo "in più" per il venditore. Allo stesso tempo è anche vero che il Notaio non è un tecnico specializzato in edilizia, infatti come dice il Dott. Babbini << [...] quel documento è una garanzia per le parti. Il notaio non può fare il lavoro di un geometra o di un perito perché non ne ha le competenze >>. Fonte 1 - Fonte 2 - Fonte 3 Seguici per rimanere aggiornato! Pubblicità Come da nostro precedente articolo (vedi), in data odierna il Comune di Bologna ha pubblicato un nuova tabella, molto utile, riportante le diverse casistiche per la presentazione della S.C.C.E.A. (Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità). Link al sito (vedi sotto) La stessa chiarisce inoltre che (cito) : le difformità di cui alla'art.100, comma 4 del RUE NON possono in nessun caso essere rappresentate con elaborati ed atti notori allegati alla SCCEA Questo chiarisce ancora una volta la "nuova" posizione del Comune di Bologna in merito alla presentazione degli abusi edilizi minori all'interno delle suddette pratiche, obbligando, di fatto, i tecnici a far pagare al cliente i relativi oneri di sanatoria all'atto della conformità di un immobile senza che vi siano stati realizzati lavori (o altra soluzione). Tutto questo nonostante l'art.100 comma 4 del RUE definisca gli abusi minori come (cito) "[...] si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi [...]". Rimane perciò da comprendere se cambierà qualcosa per le pratiche che a oggi invece erano state presentate con il metodo di cui sopra (possibilità che prima di oggi il Comune non aveva mai escluso). Seguici per restare aggiornato! Pubblicità E' notizia di oggi (01/04/2019) che il Comune di Bologna, in data 08/04/2019, apporterà importanti modifiche procedurali. L'attenzione si è posta sulla corretta interpretazione dell'art. 100 comma 4 del RUE del Comune di Bologna che cito: [...] 4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge. [...] Rispetto a quanto sopra sottolineato è deducibile che lo stesso articolo/comma non sana e ne legittima quanto rientrante nella tipologia di abuso che pertanto necessità di presentazione di un titolo edilizio in sanatoria o meno. Con ciò si fa intendere che lo stesso non potrà mai essere applicato all'interno di una S.C.C.E.A. (Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità), ma dovrà invece essere inserita in una C.I.L.A., in una S.C.I.A. o in un P.d.C. Come ormai sappiamo il Comune di Bologna a oggi ha sempre avvallato e non escluso la possibilità di inserimento in una S.C.C.E.A. e pertanto è possibile presumere che la modifica procedurale non andrà a inficiare il pregresso, ma è bene e consigliabile a tutte le categorie tecniche di non usufruire più di questa modalità. Resta da attendere il giorno 08/04/2019 per conoscere le modifiche così attese, dove inoltre verrà pubblicato anche uno schema esemplificativo di varie casistiche di applicazione di S.C.C.E.A. in base ai vari interventi. Quel giorno sarà nostra cura pubblicare un veloce post su questo blog con tutto quanto rilasciato dal Comune. AGGIORNAMENTO: Sul sito ufficiale del Comune di Bologna è presente una nuova news che informa gli utenti sul fatto che saranno attivati due nuovi numeri di telefono di assistenza proprio per le pratiche si S.C.C.E.A. (nucleo di riferimento Qualità Edilizia e Controlli) e che di seguito vi riportiamo:
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Geom. Mattia GentiliSono il più giovane dei soci dello Studio e, data la mia "passione" per la burocrazia o meglio la necessità di essere sempre aggiornati su tutto, mi piace riportare e quindi informare i miei colleghi e i clienti su quanto avviene di rilevante nel mondo della normativa. AVVERTENZA:
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