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Niente applicazione dell'art. 100 comma 4 del RUE per le S.C.C.E.A.! - Comune di Bologna (AGGIORNATO)

1/4/2019

2 Commenti

 
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E' notizia di oggi (01/04/2019) che il Comune di Bologna, in data 08/04/2019, apporterà importanti modifiche procedurali.
L'attenzione si è posta sulla corretta interpretazione dell'art. 100 comma 4 del RUE del Comune di Bologna che cito:

[...] 4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge. [...]
Rispetto a quanto sopra sottolineato è deducibile che lo stesso articolo/comma non sana e ne legittima quanto rientrante nella tipologia di abuso che pertanto necessità di presentazione di un titolo edilizio in sanatoria o meno.
Con ciò si fa intendere che lo stesso non potrà mai essere applicato all'interno di una S.C.C.E.A. (Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità), ma dovrà invece essere inserita in una C.I.L.A., in una S.C.I.A. o in un P.d.C.

Come ormai sappiamo il Comune di Bologna a oggi ha sempre avvallato e non escluso la possibilità di inserimento in una S.C.C.E.A. e pertanto è possibile presumere che la modifica procedurale non andrà a inficiare il pregresso, ma è bene e consigliabile a tutte le categorie tecniche di non usufruire più di questa modalità.

Resta da attendere il giorno 08/04/2019 per conoscere le modifiche così attese, dove inoltre verrà pubblicato anche uno schema esemplificativo di varie casistiche di applicazione di S.C.C.E.A. in base ai vari interventi.

Quel giorno sarà nostra cura pubblicare un veloce post su questo blog con tutto quanto rilasciato dal Comune.

AGGIORNAMENTO:
Sul sito ufficiale del Comune di Bologna è presente una nuova news che informa gli utenti sul fatto che saranno attivati due nuovi numeri di telefono di assistenza proprio per le pratiche si S.C.C.E.A. (nucleo di riferimento Qualità Edilizia e Controlli) e che di seguito vi riportiamo:
  • informazioni amministrative: tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:00, al numero 051 219 4652 (ATTIVO DA LUNEDI' 01/04/2019)
  • informazioni tecniche: il VENERDI' dalle 9:30 alle 11:00, al numero 051 219 4217 (ATTIVO DA VENERDI' 05/04/2019)

Fonte principale - Fonte Aggiornamento
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2 Commenti
Luca
30/5/2023 23:19:25

Salve, ma se si è comprato in passato da un venditore che aveva utilizzato l'art.100 per considerare prescritto un abuso minore, e oggi si va a rivendere, bisogna andare a pagare la sanzione che anni fa non aveva pagato il venditore o ciò che era prescritto allora lo è giustamente tuttora?
Grazie

Rispondi
Geom. Mattia Gentili - STGA link
31/5/2023 09:35:22

Buongiorno,
l'art. 100 del precedente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bologna, al comma 4, chiariva che, qualora fossero trascorsi almeno 5 anni dall'ultimazione di abusi di carattere minore (cioè che non comportavano aumento di superficie utile o sua trasformazione, alterazioni della sagoma o nuova costruzione), si ritenevano sanati a tutti gli effetti amministrativi e pertanto non si procedeva all'applicazione delle sanzioni.
Per l'eventuale cambio di destinazione gli anni trascorsi dovevano essere almeno 10, con documentazione probatoria.

Ciò doveva essere comprovato da un atto sostitutivo di notorietà a firma del proprietario.

Non potendo perciò entrare nel merito della richiesta specifica, senza conoscerne il pregresso e il caso nel dettaglio, se l'ex art. 100 del RUE è stato applicato correttamente, allora non è dovuta alcuna sanzione/oblazione.

Geom. Mattia Gentili

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