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Calcolo del contributo di costruzione - emilia-romagna

1/10/2022

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Questa estate, a seguito di delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, sono stati stabiliti criteri omogenei per il calcolo e l’applicazione del contributo di costruzione (QCC), degli oneri di urbanizzazione, dei contributi D ed S e per le regole comuni per il calcolo del contributo straordinario (CS).

Cosa ha prodotto tutto ciò?
Ebbene, avendo i dati di ingresso, finalmente i tecnici possiedono uno strumento unificato, valido su tutto il territorio regionale, al fine di calcolare quanto sopra.

Come fare?
Vi basta seguire questo link: 
https://ediliziacdc.regione.emilia-romagna.it/cdc/calcolo/index/
L'ottimo strumento velocizza e semplicizza i calcoli e permette di verificare il tutto grazie al riepilogo finale che sarà anche esportabile. Inoltre, se vi autenticherete tramite SPID, potrete salvare i calcoli effettuati.

Se avete domande o volete approfondire meglio, potrete trovare le risposte e i relativi contatti di assistenza al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/contributo-di-costruzione

Fonte: Regione Emilia-Romagna

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TENDE, PERGOLATI, PERGOTENDE, ecc. - regione Emilia-Romagna

4/8/2022

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Chi avendo un ampio spazio esterno, che sia balcone, terrazzo, cortile, giardino o altro non ha mai pensato o addirittura già realizzato una tenda a braccio, un pergolato o altro?
Negli ultimi anni abbiamo avuto molto a che fare con quesiti di proprietari preoccupati e addirittura di produttori/installatori confusi rispetto l'argomento della legittimità nella realizzazione di tali strutture. Non sono da meno le contestazioni che avvengono tra vicini dello stesso appartamento o addirittura tra Condomini "distanti" fra loro.
Ebbene, è interessante riportare a tutti coloro che ci leggono (tecnici, proprietari e installatori) un utile chiarimento della Regione Emilia-Romagna che, secondo il nostro punto di vista, definisce le varie interpretazioni che tutte le figure interessate spesso pongono rispetto ai manufatti citati, primi fra tutti gli Enti pubblici (Comuni), che ancora oggi tendono ad avere regolamenti e flessibilità interpretative anche molto diverse tra loro, facendo così rischiare brutte figure agli stessi tecnici incaricati o peggio.

Qual è il sunto del documento (corrispondente anche a quelle che sono le interpretazioni del Comune di Bologna)?
Ebbene che entro determinati parametri dettati dai diversi regolamenti di settore, tutte queste opere sono attuabili in Attività Edilizia Libera e cioè senza la necessità di presentare titoli edilizi o comunicazioni, ma ci sono dei ma.

Quand'è che dobbiamo preoccuparci e quali verifiche è opportuno fare?
Ebbene, è innanzitutto necessario ricordarsi che anche il Glossario dell'Attività Edilizia Libera specifica chiaramente che lo stesso "[...] individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli  strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). [...]".
Quanto sopra vuol dire che:
  • Innanzitutto è necessario verificare se il proprio immobile non sia inserito in tutele urbanistiche, chiedendo a un tecnico che potrà verificare se quest'ultimo non è individuato, dai regolamenti del relativo Comune di appartenenza, con una delle tutele generalmente definite come "Storico architettonico" o "Testimoniale/Documentale".
Se l'immobile dovesse rientrare in tale ipotesi, sappiate che allora dovrete chiedere a un tecnico abilitato che verifichi che la tutela specifica non escluda la realizzazione del manufatto stesso o non ne limiti l'applicabilità, facendo predisporre e quindi inviando poi la necessaria richiesta di preparere alla Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, il cui eventuale esito favorevole sarà da conservare con se per il futuro in caso di controlli.
Il discorso legato alla presenza di vincoli rientranti nel D.Lgs 42/2004 (vincoli paesaggistici e dei beni culturali) di fatto invece non si applica in quanto la voce 22 dell'allegato A del DPR 31/2017 specifica che tali manufatti rientrano tra quelli che sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
  • Ciò che "comanda" maggiormente è il profilo sismico, in quanto, per far si che lo stesso manufatto non necessiti di autorizzazione apposita (eventualmente da presentarsi prima di realizzare l'opera a cura di un tecnico abilitato incaricato) lo stesso dovrà rispettare quanto descritto in una delle due voci presenti nei cosiddetti IPRIPI (Interventi Privi di RIlevanza per la Pubblica Incolumità) che citano:
    • Strutture di sostegno leggere, per coperture e tamponamenti per teli, di altezza media ≤ 3 m, aventi superficie coperta ≤ 20 mq. (L0)
    • Strutture di sostegno leggere, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2. (L1)
Oltre a determinarne i limiti di altezza e superficie, è importante sapere che se il manufatto desiderato rientrasse nel primo caso (L0) non è richiesto far redigere alcun documento, mentre nel secondo (L1) sarebbe necessario far predisporre dal tecnico abilitato la documentazione essenziale, diretta a rendere evidente che l’opera presenta le caratteristiche sopra riportate e cioè una dichiarazione sintetica descrittiva dell'opera che ne asseveri il rispetto e un elaborato grafico sufficiente a far individuare l'intervento. La documentazione citata non è comunque necessario inviarla all'Ente pubblico, ma bensì va conservata in caso di necessità/controlli. Inoltre va rammentato che la struttura, in caso di rimozione, dovrà essere del tipo smontabile e non demolibile, altrimenti il manufatto non si configurerebbe nella tipologia amovibile, ma bensì sarebbe equiparabile ad altri tipi strutture che necessiterebbero di procedimenti edilizi ben più complessi per la loro realizzazione.

Per concludere, è necessario approfondire l'argomento specificando che il discorso legato alle tende e coperture dei pergolati è stato spesso oggetto di dibattito anche tra i committenti e i produttori, in quanto va ricordato che le stesse coperture possono essere sì impermeabili, ma in questo caso solo se sono contestualmente estensibili/avvolgibili ovvero retraibili.
In tal senso la nomenclatura affibbiata dai produttori ad alcune tipologie di pergolato, come ad esempio pergotenda o pergola bioclimatica, spesso "nasconde", in quanto ordinato, chiusure superiori composte da lamelle orientabili (ma non retrattili/impacchettabili) o addirittura chiusure fisse impermeabili laterali, e cioè tutti elementi non ammessi dalle norme sopra riportate.​
Se possiedi già il manufatto e presenti una delle caratteristiche di cui sopra, non hai altra scelta se non adattarti alla normativa e nel caso esempio delle lamelle orientabili, spesso basterebbe rimuoverne una sì e l'altra no per ristabilire la permeabilità richiesta dalle norme.

A ogni modo invitiamo tutti gli interessati ad approfondire l'argomento con i propri tecnici di fiducia o chiedere a noi una consulenza specifica.

Lettera ai Comuni per tende e pergole - Regione Emilia-Romagna.pdf
File Size: 314 kb
File Type: pdf
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Fonte: Collegio dei Geometri
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Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica - emilia-romagna

15/6/2022

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Arrivata ieri (14/06/2022) sul sito Energia della Regione Emilia-Romagna​ la conferma dell'introduzione nei nuovi requisiti minimi di prestazione energetica dei criteri introdotti dall’articolo 26 del D.lgs 199/2021 e del relativo allegato III per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione o su edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti (richiamate dal decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011) comunicate a partire dal 13/06/2022.

Controllate il nostro sito per rimanere aggiornati sulla pubblicazione delle modifiche da parte della Regione rispetto alla delibera di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015.


Fonte: Energia - Emilia Romagna

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