Con l'ennesima pronuncia della giustizia italiana, il TAR della Regione Emilia-Romagna stabilisce, in linea con passate sentenze, che i vetri laterali nei pergolati con tenda impermeabile retraibile siano da classificare come attività edilizia libera e che pertanto non costituiscono volumetria e quindi nuova costruzione. Ci riferiamo alla sentenza n. 256/2023 che vedeva in causa la proprietà di un appartamento all'ultimo piano di un condomonio, in cui era stato realizzato tale pergolato (o pergotenda) aventi delle "tamponature" laterali in vetro, contro il Comune che lo classificava come veranda (quindi volumetria da autorizzare con Permesso di Costruire) emettendo un ordinanza di demolizione. In sostanza il TAR ha di fatto accolto la tesi della difesa anche grazie alla caratteristica dell'impacchettabilità di tali vetrate che erano poste su binari. Un osservazione che possiamo fare è che questa particolarità richiama quanto di fatto oramai sia già assodato da anni per la superficie di copertura orizzontale di queste strutture, che già da diverso tempo è ammessa dagli Enti pubblici, anche impermeabile, a patto proprio del fatto che sia facoltativamente richiudibile su se stessa. In attesa che questa ennesima decisione della giurispridenza italiana (vi sono infatti la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979 e quella del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 714 del 1° marzo 2021 che risultano analoghe) scardini i preconcetti della maggior parte degli Enti pubblici chiamati a valutare questi manufatti, ci sorge un quesito che probabilmente sarà oggetto di future decisioni giuridiche e cioè: - tale visione sarà mantenuta anche per le attività giuridiche oltre che per i privati su usi residenziali? Fonte
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Questa estate, a seguito di delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, sono stati stabiliti criteri omogenei per il calcolo e l’applicazione del contributo di costruzione (QCC), degli oneri di urbanizzazione, dei contributi D ed S e per le regole comuni per il calcolo del contributo straordinario (CS). Cosa ha prodotto tutto ciò? Ebbene, avendo i dati di ingresso, finalmente i tecnici possiedono uno strumento unificato, valido su tutto il territorio regionale, al fine di calcolare quanto sopra. Come fare? Vi basta seguire questo link: https://ediliziacdc.regione.emilia-romagna.it/cdc/calcolo/index/ L'ottimo strumento velocizza e semplicizza i calcoli e permette di verificare il tutto grazie al riepilogo finale che sarà anche esportabile. Inoltre, se vi autenticherete tramite SPID, potrete salvare i calcoli effettuati. Se avete domande o volete approfondire meglio, potrete trovare le risposte e i relativi contatti di assistenza al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/contributo-di-costruzione Fonte: Regione Emilia-Romagna Hai domande o desideri richiedere un preventivo senza impegno? Compila il form sul nostro sito, oppure contattaci al numero 051/520055 o all'indirizzo e-mail [email protected] Seguici sui nostri social per rimanere aggiornato! Chi avendo un ampio spazio esterno, che sia balcone, terrazzo, cortile, giardino o altro non ha mai pensato o addirittura già realizzato una tenda a braccio, un pergolato o altro? Negli ultimi anni abbiamo avuto molto a che fare con quesiti di proprietari preoccupati e addirittura di produttori/installatori confusi rispetto l'argomento della legittimità nella realizzazione di tali strutture. Non sono da meno le contestazioni che avvengono tra vicini dello stesso appartamento o addirittura tra Condomini "distanti" fra loro. Ebbene, è interessante riportare a tutti coloro che ci leggono (tecnici, proprietari e installatori) un utile chiarimento della Regione Emilia-Romagna che, secondo il nostro punto di vista, definisce le varie interpretazioni che tutte le figure interessate spesso pongono rispetto ai manufatti citati, primi fra tutti gli Enti pubblici (Comuni), che ancora oggi tendono ad avere regolamenti e flessibilità interpretative anche molto diverse tra loro, facendo così rischiare brutte figure agli stessi tecnici incaricati o peggio. Qual è il sunto del documento (corrispondente anche a quelle che sono le interpretazioni del Comune di Bologna)? Ebbene che entro determinati parametri dettati dai diversi regolamenti di settore, tutte queste opere sono attuabili in Attività Edilizia Libera e cioè senza la necessità di presentare titoli edilizi o comunicazioni, ma ci sono dei ma. Quand'è che dobbiamo preoccuparci e quali verifiche è opportuno fare? Ebbene, è innanzitutto necessario ricordarsi che anche il Glossario dell'Attività Edilizia Libera specifica chiaramente che lo stesso "[...] individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). [...]". Quanto sopra vuol dire che:
Il discorso legato alla presenza di vincoli rientranti nel D.Lgs 42/2004 (vincoli paesaggistici e dei beni culturali) di fatto invece non si applica in quanto la voce 22 dell'allegato A del DPR 31/2017 specifica che tali manufatti rientrano tra quelli che sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Per concludere, è necessario approfondire l'argomento specificando che il discorso legato alle tende e coperture dei pergolati è stato spesso oggetto di dibattito anche tra i committenti e i produttori, in quanto va ricordato che le stesse coperture possono essere sì impermeabili, ma in questo caso solo se sono contestualmente estensibili/avvolgibili ovvero retraibili. In tal senso la nomenclatura affibbiata dai produttori ad alcune tipologie di pergolato, come ad esempio pergotenda o pergola bioclimatica, spesso "nasconde", in quanto ordinato, chiusure superiori composte da lamelle orientabili (ma non retrattili/impacchettabili) o addirittura chiusure fisse impermeabili laterali, e cioè tutti elementi non ammessi dalle norme sopra riportate. Se possiedi già il manufatto e presenti una delle caratteristiche di cui sopra, non hai altra scelta se non adattarti alla normativa e nel caso esempio delle lamelle orientabili, spesso basterebbe rimuoverne una sì e l'altra no per ristabilire la permeabilità richiesta dalle norme. A ogni modo invitiamo tutti gli interessati ad approfondire l'argomento con i propri tecnici di fiducia o chiedere a noi una consulenza specifica.
Fonte: Collegio dei Geometri Hai domande o desideri richiedere un preventivo senza impegno? Compila il form sul nostro sito, oppure contattaci al numero 051/520055 o all'indirizzo e-mail [email protected] Seguici sui nostri social per rimanere aggiornato! Arrivata ieri (14/06/2022) sul sito Energia della Regione Emilia-Romagna la conferma dell'introduzione nei nuovi requisiti minimi di prestazione energetica dei criteri introdotti dall’articolo 26 del D.lgs 199/2021 e del relativo allegato III per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione o su edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti (richiamate dal decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011) comunicate a partire dal 13/06/2022. Controllate il nostro sito per rimanere aggiornati sulla pubblicazione delle modifiche da parte della Regione rispetto alla delibera di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015. Fonte: Energia - Emilia Romagna Hai domande o desideri richiedere un preventivo senza impegno? Compila il form sul nostro sito, oppure contattaci al numero 051/520055 o all'indirizzo e-mail [email protected] Seguici sui nostri social per rimanere aggiornato! |
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Geom. Mattia GentiliSono il più giovane dei soci dello Studio e, data la mia "passione" per la burocrazia o meglio la necessità di essere sempre aggiornati su tutto, mi piace riportare e quindi informare i miei colleghi e i clienti su quanto avviene di rilevante nel mondo della normativa. AVVERTENZA:
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