Chi avendo un ampio spazio esterno, che sia balcone, terrazzo, cortile, giardino o altro non ha mai pensato o addirittura già realizzato una tenda a braccio, un pergolato o altro? Negli ultimi anni abbiamo avuto molto a che fare con quesiti di proprietari preoccupati e addirittura di produttori/installatori confusi rispetto l'argomento della legittimità nella realizzazione di tali strutture. Non sono da meno le contestazioni che avvengono tra vicini dello stesso appartamento o addirittura tra Condomini "distanti" fra loro. Ebbene, è interessante riportare a tutti coloro che ci leggono (tecnici, proprietari e installatori) un utile chiarimento della Regione Emilia-Romagna che, secondo il nostro punto di vista, definisce le varie interpretazioni che tutte le figure interessate spesso pongono rispetto ai manufatti citati, primi fra tutti gli Enti pubblici (Comuni), che ancora oggi tendono ad avere regolamenti e flessibilità interpretative anche molto diverse tra loro, facendo così rischiare brutte figure agli stessi tecnici incaricati o peggio. Qual è il sunto del documento (corrispondente anche a quelle che sono le interpretazioni del Comune di Bologna)? Ebbene che entro determinati parametri dettati dai diversi regolamenti di settore, tutte queste opere sono attuabili in Attività Edilizia Libera e cioè senza la necessità di presentare titoli edilizi o comunicazioni, ma ci sono dei ma. Quand'è che dobbiamo preoccuparci e quali verifiche è opportuno fare? Ebbene, è innanzitutto necessario ricordarsi che anche il Glossario dell'Attività Edilizia Libera specifica chiaramente che lo stesso "[...] individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). [...]". Quanto sopra vuol dire che:
Il discorso legato alla presenza di vincoli rientranti nel D.Lgs 42/2004 (vincoli paesaggistici e dei beni culturali) di fatto invece non si applica in quanto la voce 22 dell'allegato A del DPR 31/2017 specifica che tali manufatti rientrano tra quelli che sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Per concludere, è necessario approfondire l'argomento specificando che il discorso legato alle tende e coperture dei pergolati è stato spesso oggetto di dibattito anche tra i committenti e i produttori, in quanto va ricordato che le stesse coperture possono essere sì impermeabili, ma in questo caso solo se sono contestualmente estensibili/avvolgibili ovvero retraibili. In tal senso la nomenclatura affibbiata dai produttori ad alcune tipologie di pergolato, come ad esempio pergotenda o pergola bioclimatica, spesso "nasconde", in quanto ordinato, chiusure superiori composte da lamelle orientabili (ma non retrattili/impacchettabili) o addirittura chiusure fisse impermeabili laterali, e cioè tutti elementi non ammessi dalle norme sopra riportate. Se possiedi già il manufatto e presenti una delle caratteristiche di cui sopra, non hai altra scelta se non adattarti alla normativa e nel caso esempio delle lamelle orientabili, spesso basterebbe rimuoverne una sì e l'altra no per ristabilire la permeabilità richiesta dalle norme. A ogni modo invitiamo tutti gli interessati ad approfondire l'argomento con i propri tecnici di fiducia o chiedere a noi una consulenza specifica.
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